Violazione del repêchage e reintegrazione
Cass. civ., sez. l., ord. 12 aprile 2024, n. 9937
Una società ricorreva in Cassazione contro la sentenza con cui era stata condannata alla reintegrazione attenuata di un dipendente licenziato per ritenuta inidoneità fisica, per avere la Corte di Appello ritenuto non dimostrata l’impossibilità del repêchage del lavoratore.
Per quanto interessa, nei motivi di ricorso la società sosteneva che la sanzione conseguente alla violazione del c.d. repêchage non dovesse essere la reintegrazione attenuata ex art. 18, co. 4, dello Statuto, bensì la tutela indennitaria di cui al comma seguente, Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha colto l’occasione per ribadire quelli che ormai sembrano essere principi consolidati: intanto, che in caso di licenziamento per idoneità sopravvenuta, la violazione dell’obbligo datoriale di adibire il lavoratore ad alternative possibili mansioni compatibili con il suo stato di salute integra il difetto di giustificazione, suscettibile di reintegrazione.
Più in generale la Corte ha ricordato che, in seguito all’eliminazione della discrezionalità del giudice nell’applicazione della tutela reale e del requisito della «manifesta» insussistenza del g.m.o. da parte delle sentenze della Corte costituzionale 59/2021 e 125/2022 , la reintegrazione rappresenta la conseguenza necessaria della violazione dell’obbligo di repêchage dal momento che, secondo l’orientamento consolidatosi negli ultimi anni, il fatto costitutivo del giustificato motivo oggettivo comprende anche l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.