Il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nel periodo vietato dal decreto Cura Italia ha diritto alla NASpI
Con il messaggio n. 2261 del 1 giugno 2020 l’INPS ha chiarito che i lavoratori il cui rapporto è cessato involontariamente con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto posto dal legislatore (art. 46 d.l. n. 18/2020 come integrato e modificato dall’art. 80 d.l. n. 34/2020) hanno diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito contro la disoccupazione involontaria (NASpI), indipendentemente dalla nullità del licenziamento.
L’Istituto ha tuttavia precisato che l’erogazione dell’indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo sarà effettuata con riserva di ripetizione di quanto erogato nell’ ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.
In tale ipotesi il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASpI-Com, l’esito del contenzioso ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.
Nell’ipotesi in cui, invece, il datore di lavoro revochi il recesso (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo), chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore (art. 46, comma 1-bis, d.l. n. 18/2020).
L’INPS ha infine chiarito che la previsione di cui all’art. 46 d.l. n. 18/2020 non trova applicazione per il rapporto di lavoro domestico, soggiacendo quest’ultimo – quanto al regime di libera recedibilità – ad una peculiare disciplina, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, riferendosi esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato.