Verifica sulla validità del Green Pass: il nuovo Dpcm
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2021 il testo del DPCM 17 dicembre 2021 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del d.l. n. 172/2021.
Si segnalano, in particolare, le modifiche di cui agli articoli 13 e 15 del Dpcm 17 giugno 2021.
Si prevede che nel caso in cui il lavoratore, ai sensi degli articoli 9-quinquies, comma 4, e 9-septies, comma 5, del d.l. n. 52/2021, consegni al proprio datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso utilizzando l’applicazione mobile descritta nell’allegato B al presente decreto ovvero mediante le modalità automatizzate, descritte negli allegati G e H al presente decreto, nel rispetto del principio di limitazione della finalità del trattamento di cui all’art. 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679 (art. 13, comma 16).
Si precisa, inoltre, che tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-quaterdecies del d.lgs. n. 196/2003 e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, la modalità di verifica limitata al possesso delle certificazioni verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle suddette certificazioni (art. 15, comma 10).