Unico centro di imputazione datoriale e licenziamento collettivo
Con ordinanza n. 32474 dell’8 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che in presenza di un unico centro di imputazione datoriale, la procedura collettiva di licenziamento deve riguardare i lavoratori di tutte le aziende coinvolte.
Gli Ermellini, in particolare, hanno ricordato che l’esistenza di un unico centro di imputazione è configurabile in presenza di:
a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
La Corte ha precisato che l’esistenza di titoli giuridici formalmente legittimanti l’utilizzazione da parte di una società dei dipendenti di altra società oppure lo spostamento dei lavoratori da uno all’altro datore di lavoro non costituisce elemento di per sé ostativo alla configurazione di un’impresa unitaria ove ricorrano indici significativi della unicità della struttura organizzativa e produttiva, dell’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo in vista di un interesse comune, dell’esistenza di un unico centro decisionale che coinvolga anche la gestione del personale o di parti di esso, oppure di una condizione di codatorialità tra gruppi genuini.
La scelta dei lavoratori da licenziare deve quindi essere fatta nell’ambito dell’intero complesso aziendale, a meno che la riduzione riguardi un reparto determinato, datato di specifica autonomia e formato da particolari professionalità, non fungibili rispetto a quelle di altri reparti.