Una nuova legge sulle collaborazioni
Lo scorso 2 novembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 128/2019 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 3 settembre 2019, n. 101 recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
La legge, in particolare, modifica l’art. 2 del d. lgs. n. 81/2015 sulle collaborazioni organizzate dal committente, ampliandone l’ambito di applicazione.
A fronte di tale intervento normativo, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applicherà ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro continuative “prevalentemente” e non più “esclusivamente” personali, organizzate dal committente, senza che sia necessaria “anche” la definizione dei “tempi” e del “luogo di lavoro” .
La legge di conversione detta inoltre specifiche disposizioni “a tutela del lavoro tramite piattaforme digitali” con l’inserimento del capo V- bis nel corpus del d.l.gs. n. 81/2015.
Tra le principali novità per i c.d. riders si segnalano la previsione un’indennità risarcitoria (di entità non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno) nel caso in cui il contratto di lavoro non sia stipulato per iscritto (art. 47- ter); il divieto di cottimo e la garanzia di un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti; la previsione di una maggiorazione (non inferiore al 10 per cento) in caso di lavoro notturno, festivo o svolto in presenza di “condizioni metereologiche sfavorevoli”, determinata dagli stessi contratti collettivi o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro (art. 47-quater) e l’estensione della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ( art. 47- septies).
Viene infine estesa ai riders anche la disciplina antidiscriminatoria prevista per i lavoratori subordinati, con divieto di esclusione dalla piattaforma e riduzione delle occasioni di lavoro in caso di mancata accettazione della prestazione (art. 47- quinquies).
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