Trasferimento e licenziamento
Con l’ordinanza 4 settembre 2019, n. 22100 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso formulato da un lavoratore licenziato per assenza ingiustificata dal servizio successiva alla comunicazione del trasferimento.
Nel caso di specie, il lavoratore era stato trasferito presso un altro ufficio e si era assentato dal lavoro, invocando un inadempimento datoriale, in ragione dell’insussistenza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento di trasferimento.
Con la decisione in esame, il Supremo Collegio ha confermato l’orientamento della Corte d’Appello, che aveva ritenuto che le ragioni addotte dalla società, come precisate nella memoria difensiva del primo grado, fossero sufficienti a giustificare il trasferimento del dipendente.
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