Trasferimento del ramo d’azienda ad una società del medesimo gruppo
Con ordinanza n. 37291 del 29 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che il trasferimento del ramo d’azienda ad una società del medesimo gruppo deve essere considerato legittimo se cedente e cessionario hanno personalità giuridiche distinte.
La Corte, in particolare, ha precisato che l’esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è idoneo, di per se’, a far venire meno l’alterità dei soggetti giuridici e a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro, occorrendo a tal fine altri requisiti, individuati in indici di simulazioneo preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico oppure nella mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un’unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale.
Anche la Corte di Giustizia (sentenza C458/12) ha escluso che “l’indipendenza del cessionario nei confronti del cedente costituisse un presupposto per l’applicazione della direttiva stessa” (punto. 47) ed ha affermato che “Nulla giustifica che, ai fini dell’applicazione della direttiva (2001/23), l’unità del comportamento tenuto sul mercato dalla capogruppo e dalle consociate prevalga sulla separazione formale tra queste società aventi personalità giuridiche distinte. Infatti, una soluzione del genere, che porterebbe ad escludere dall’ambito di applicazione della direttiva in parola i trasferimenti tra società di uno stesso gruppo, si porrebbe precisamente in contrasto con l’obiettivo di tale direttiva, che è di garantire, per quanto possibile, il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell’imprenditore, consentendo loro di rimanere al servizio del nuovo imprenditore alle stesse condizioni pattuite con il cedente” (punto 49).