Tfr e previdenza complementare
La l. n. 124/2017 ha previsto che gli accordi collettivi, anche a livello aziendale, potranno stabilire quanta parte del Tfr maturando potrà essere destinata dal lavoratore alla previdenza complementare e quanta lasciata nella disponibilità del datore, in modo da superare le resistenze dei lavoratori connesse alla perdita integrale di tale forma di liquidità.
In particolare, l’art. 38 lettera a), in parziale modifica del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, dispone espressamente: «Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale»
Un’ulteriore novità riguarda il prepensionamento integrativo complementare.
Il diritto a ricevere le somme a titolo di pensione integrativa si matura, in via generale, quando il lavoratore ha maturato il diritto alla pensione obbligatoria pubblica erogata dall’INPS e ha partecipato per un periodo di almeno cinque anni alla previdenza complementare.
Si prevedeva la possibilità di anticipare l’ottenimento della pensione complementare a fronte dello stato di disoccupazione da più di 48 mesi e per un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti ordinari previsti per il pensionamento pubblico.
La l. n. 124/2017 ha esteso la facoltà di conseguire le prestazioni in via anticipata per un periodo di disoccupazione superiore ai 24 mesi a condizione che il richiedente non sia in anticipo per più di cinque anni dal pensionamento nel regime pubblico obbligatorio.
L’art. 38, lettera b), della l. n. 124/2017 dispone: «Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l’anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni».
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