Svolgimento di altra attività durante la malattia e licenziamento per giusta causa
Con ordinanza n. 26709 del 1°ottobre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente per aver tenuto, durante il periodo di malattia, uno stile di vita ritenuto non compatibile con la patologia che lo affliggeva e, in ogni caso, idoneo a pregiudicarne la guarigione.
Gli Ermellini, in particolare, hanno confermato la sentenza di merito che aveva operato una sussunzione della fattispecie in esame nella normativa relativa all’obbligo di entrambe le parti di attenersi ai doveri di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto di lavoro.
La Corte in proposito ha ricordato che lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per se’ sufficiente a fare presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia.