Sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero
Con sentenza n. 24653 del 3 dicembre 2015 i giudici della Suprema Corte si sono pronunciati in materia di diritto di sciopero affermando che questo “non ha altri limiti se non quelli che si rinvengono in norme che tutelino posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario o quanto meno paritario, quali il diritto alla vita ed all’incolumità personale, nonché la libertà dell’iniziativa economica”. La Corte soggiunge altresì che l’accertamento in questione deve essere condotto caso per caso dal giudice, in relazione alle concrete modalità di esercizio del diritto di sciopero ed ai concreti pregiudizi o pericoli cui vengono esposti il diritto alla vita, all’incolumità delle persone ed all’integrità degli impianti produttivi. Nel caso di specie la Cassazione ha riconosciuto che, “attraverso l’attuazione di uno sciopero le cui modalità di esecuzione erano rimesse totalmente ai singoli interessati, senza una loro predeterminazione”, la società datrice di lavoro aveva subito un pregiudizio derivante “dall’impossibilità di prevenire i rischi sulla produttività aziendale con riferimento ai singoli reparti ove di volta in volta sarebbe stata attuata anche all’improvviso l’astensione dei lavoratori”. I giudici hanno dunque accolto il ricorso della società datrice di lavoro dichiarando l’illegittimità delle modalità di proclamazione dello sciopero oggetto della causa.
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