Sulle dimissioni per giusta causa del dirigente
La modifica sostanziale della posizione di lavoro del dirigente, alla quale il contratto collettivo ricollega la facoltà di rassegnare le dimissioni immediate e all’indennità di preavviso non integra necessariamente giusta causa di recesso: lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza dell’11 settembre 2015, n. 17990 pronunciandosi sulla corretta interpretazione dell’art. 16 del CCNL Dirigenti Industria 23 maggio 2000.
“Ben si comprende allora come la norma collettiva scrutinata non possa essere correttamente interpretata alla stregua di una forfetizzazione dell’indennità di recesso per giusta causa: nell’idoneità ad integrarla, oggetto di accertamento di fatto rimesso al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato, di un demansionamento vietato, in quanto non temporaneo o effettuato solo per il tempo occorrente alla realizzazione di una nuova struttura produttiva, ma piuttosto incidente sulla riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto dal dipendente e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale e, con riguardo al dirigente, altresì sulla rilevanza del ruolo”.
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