Sulla validità degli atti compiuti dai dirigenti “decaduti” dell’Agenzia delle Entrate
La Corte di Cassazione, con tre sentenze – nn. 22800/15, 22803/15, 22810/15 – si è pronunciata sulla validità degli atti emessi dai dirigenti decaduti dell’Agenzia dell’Entrate per effetto di quanto disposto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 (con la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle proroghe degli incarichi dirigenziali conferiti ai dipendenti dell’Agenzia delle Entrate dichiarando l’illegittimità dell’art. 8, comma 24 del d.l. n. 16/2012, dell’art. 1 comma 14 del d.l. n. 150/2013 e dell’art. 1, comma 8 del d.l. n. 192/2014). Con le sentenze n. 22800, n. 22803 e n. 22810 del 9 novembre 2015, i giudici della Suprema Corte hanno statuito che la delega di firma al funzionario incaricato non è di per sé causa di nullità dell’atto e per tale motivo gli atti da questi firmati non possono essere considerati tout court nulli.
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