Sulla retribuzione globale di fatto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8040 del 11.03.2022, specifica che la nozione di retribuzione globale di fatto – indicata dall’art. 18, l. n. 300/70 quale parametro dell’indennità risarcitoria in caso di illegittimità di un licenziamento – si riferisce a quanto il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato, esclusi i compensi eventuali ed i vari emolumenti aventi natura non retributiva, con esclusione, dunque, dei soli compensi eventuali di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale.
Nel caso affrontato, la Cassazione esclude che vi rientri l’indennità di servizio estero, la quale non ha natura retributiva, essendo finalizzata esclusivamente a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera, in quanto occorre fare riferimento al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del “normale” svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento) o emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione ma differenti disagi (come quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, ecc.).