Sul rispetto dei CCNL negli appalti pubblici
Con la nota n. 14775 del 26 luglio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel richiamare l’attenzione del personale ispettivo sulla necessità di verificare il rispetto della contrattazione collettiva in relazione al personale impiegato nell’ambito di appalti pubblici, ha chiarito la rilevanza dei CCNL in tale ambito, anche alla luce dell’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 (disciplinante il nuovo codice dei contratti pubblici).
La nota, dopo aver ricordato che la verifica sul contratto applicato determina l’impossibilità di fruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo che l’ordinamento riserva ad alcuni datori di lavoro, compreso l’esonero contributivo previsto dalle Leggi di Stabilità 2015 e 2016 e assume rilevanza anche ai fini del calcolo della contribuzione obbligatoria (art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e dell’art. 2, comma 25, della Legge n. 549/1995), rimarca che l’art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016 prevede “inequivocabilmente l’applicazione del contratto leader in relazione al settore e alla zona in cui si eseguono le prestazioni” e cioè del contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative per la categoria in cui opera l’impresa.
A conferma vengono richiamati ulteriori disposizioni tutte facenti riferimento al contratto leader come sopra individuato (il D.P.R. n. 207/2010 relativo agli obblighi in materia di lavoro da rispettare per l’esecutore, il subappaltatore; gli artt. 23, c. 16 e 97, d.lgs. n. 50/2016, in tema di determinazione del costo del lavoro, nella fase progettuale dell’appalto e nella fase di aggiudicazione; l’art. 7, comma 4, della l. n. 31/2008 in tema di trattamenti economico dei soci lavoratori delle imprese cooperative; l’art. 105, c. 9, d.lgs. n. 50/2016 in tema di responsabilità solidale).
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