Sul contratto di espansione
Il c.d. Decreto Crescita (d.l. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019) ha disposto la modifica dell’art. 41 del d.lgs. n. 148/2015 introducendo il contratto di espansione.
Il nuovo art. 41, d.lgs. n. 148/2015 si applica in via sperimentale per gli anni 2019-2020 e riguarda unicamente le imprese con un organico superiore ai 1000 dipendenti che perseguano, anche solo in parte, modifiche strutturali dei processi aziendali finalizzate al progresso e allo sviluppo tecnologico delle attività con un impiego più razionale del personale e l’assunzione di nuove professionalità.
Il contratto – che deve essere stipulato previo esperimento della procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 24, d.lgs. n. 148/2015 – contempla una serie di misure che comprendono un piano di assunzione di risorse umane qualificate e specializzate necessarie all’impresa per restare competitiva, un regime agevolato di accesso alla pensione (scivolo di 5 anni) per i lavoratori che accettano la proposta e riduzione dell’orario di lavoro per quei lavoratori che non hanno i requisiti per accedervi, un piano di formazione per i dipendenti che necessitano di un aggiornamento professionale.
Con la Circolare n. 16 del 6 settembre 2019, il Ministero del Lavoro ha precisato, fra l’altro, che ai fini della sussistenza del requisito occupazionale occorre fare riferimento ai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, ribadendo che la disposizione di cui all’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 148/2015 prevale su quella dell’art. 27, d.lgs. n. 81/2015, per cui i lavoratori con contratto a termine dovranno essere computati per “testa”.
In merito alla durata, invece, la circolare ha specificato che il contratto di espansione potrà essere avviato anche nel 2020 e, pertanto, potrà produrre effetti anche nel 2021, ferma restando la durata massima dell’intervento pari a 18 mesi (coincidente con la durata massima del trattamento di integrazione salariale straordinario che l’impresa può chiedere per i lavoratori sospesi o coinvolti dalle riduzioni orarie).
In risposta alle numerose richieste di chiarimenti concernenti la possibilità per le imprese che operano in settori non rientranti nel campo di applicazione del titolo I del d.lgs. n. 148/2015 – ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali – di accedere alle misure previste dal nuovo art. 41, d.lgs. n. 148/2015, da ultimo, con la circolare n. 18 del 17 ottobre 2019 il Ministero del Lavoro ha affermato che tali imprese possono usufruire solo delle agevolazioni relative alla pensione anticipata di cui al comma 5 dell’art. 41, d.lgs. n. 148/2015.
Il comma 6 dell’art. 41, d.lgs. n. 148/2015 prevede infatti espressamente che la prestazione di cui al comma 5 possa essere riconosciuta anche “per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 già costituiti o in corso di costituzione senza l’obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi”.
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