Sul concorso di colpa del lavoratore
Con la decisione 25 novembre 2019, n. 30679 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul concorso di colpa del lavoratore in caso di infortunio.
In particolare, il Supremo Collegio ha affermato che, al di fuori dei casi di rischio elettivo,nei quali la responsabilità datoriale è esclusa, qualora ricorrano comportamenti colposi del lavoratore, trova applicazione l’art. 1227, comma 1, c.c.; tuttavia la condotta incauta del lavoratore non comporta concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia giuridicamente da considerare come munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso, il che in particolare avviene quando l’infortunio si sia realizzato per l’osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio o quando l’infortunio scaturisca dall’avere il datore di lavoro integralmente impostato la lavorazione sulla base di disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o infine quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, nonostante l’imprudenza del lavoratore, il verificarsi dell’evento dannoso.
Nel caso di specie l’infortunio si era verificato a causa del crollo di un capannone metallico avvenuto durante le operazioni di smontaggio; il lavoratore era stato avvertito solo informalmente – tramite una terza persona – del fatto che tale lavoro doveva essere rinviato ad altra data.
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