Subordinazione e continuità giornaliera
Con ordinanza n. 23056 depositata il 3 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’ Appello di Roma che aveva escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro caratterizzato da occasionalità.
Nel caso di specie, una lavoratrice con mansione di cameriera presso un hotel chiedeva alla società datrice di lavoro il riconoscimento del lavoro subordinato per l’attività svolta.
Mentre il Tribunale valutava fondate le ragioni della lavoratrice, la Corte d’Appello riformava la sentenza. In particolare, la Corte territoriale riteneva che le testimonianze rese dalle colleghe non fossero sufficienti a dimostrare la continuità del rapporto di lavoro e inidonee ad inficiare la tesi difensiva della società secondo cui il rapporto sarebbe stato caratterizzato da occasionalità.
La Suprema Corte ha invece precisato quanto segue:
“L’elemento della continuità non è indispensabile per caratterizzare la natura subordinata del rapporto, potendo le parti concordare una modalità di svolgimento della prestazione che si articoli secondo le richieste o le disponibilità di ciascuna di esse, come previsto nella fattispecie del contratto di lavoro cd. a chiamata o intermittente, o anche di part – time verticale”.
A fronte di una domanda promossa dal lavoratore volta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro non vale, quindi, ad escludere la subordinazione la circostanza che non sia stata provata la continuità giornaliera della prestazione lavorativa.
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