Somministrazione fraudolenta: la circolare INL
Con la circolare 11 febbraio 2019, n. 3 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative in materia di somministrazione fraudolenta.
Tale fattispecie è stata introdotta all’art. 38-bis d.lgs. n. 81/2015 dal c.d. decreto dignità (d.l. n. 87/2018 convertito con l. n. 96/2018).
Detto illecito penale si configura in tutti i casi in cui la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore.
Il reato di somministrazione fraudolenta può dunque realizzarsi anche al di fuori di un’ipotesi di appalto non genuino, addirittura coinvolgendo agenzie di somministrazione autorizzate oppure nell’ambito di distacchi di personale che comportino un’elusione della disciplina legale.
A titolo esemplificativo, precisa l’INL, “potrà ravvisarsi una somministrazione fraudolenta nelle ipotesi in cui un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo”.
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