Somministrazione di lavoro e p.a.
Responsabilità solidale della p.a. e somministrazione di lavoro
Con il ricorso depositato il 21.7.2014 l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino citava in giudizio l’INAIL, l’INPS e l’Agenzia per il lavoro somministratrice chiedendo al Tribunale di Frosinone di accertare e dichiarare che la ricorrente “nulla deve in relazione ai titoli contenuti nel verbale di accertamento reso dall’ INPS e dall’INAIL, (…) verbale nel quale era stata affermata una responsabilità solidale dell’Istituto San Martino, ex art. 23 d. lgs n. 276/2003, rispetto alle omissioni contributive poste in essere dall’Agenzia del Lavoro in relazione alla posizione di personale avviato a rendere prestazioni lavorative presso l’Istituto ricorrente con contratti di lavoro somministrato.”
Nel caso di specie, in un periodo di “blocco delle assunzioni”, l’Azienda Ospedaliera stipulava un contratto di somministrazione con l’Agenzia per il lavoro, la quale però inquadrava i lavoratori utilizzati dall’ospedale con contratto di apprendistato al fine di ottenere una riduzione del costo contributivo.
Sul presupposto che lo stesso d.lgs n. 276/2003, art. 1, attuando quanto già disposto nella legge delega n. 30/2003, all’art. 6, dispone: “il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”; il Giudice del Tribunale di Frosinone con sentenza n. 1053/2017 afferma quanto segue:
“Orbene, osserva il Giudicante che queste considerazioni possono essere utilizzate per affermare l’inapplicabilità alla pubblica amministrazione anche della responsabilità solidale prevista dal d.lgs n. 276/2003, art. 23, ovvero della norma invocata dagli Istituti resistenti nel presente giudizio. (…)”.
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