Somministrazione di lavoro e assunzione di disabili
Interpello del Ministero del Lavoro n. 23/2016 – somministrazione di lavoro e assunzione di disabili
La Direzione Generale per l’Attivita Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a un quesito di Assolavoro, relativo alla disciplina degli incentivi economici per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (art. 13 l. n. 68/1999, modificata dalla l. n. 151/2015).
Ciòche l’istante chiedeva era se, in caso di assunzione di un lavoratore disabile in somministrazione, l’incremento occupazionale netto sulla media dei lavoratori occupati dovesse essere calcolato con riferimento all’ organico dell’agenzia del lavoro o dell’impresa utilizzatrice.
L’istante chiedeva altresì chiarimenti in ordine al disposto dell’art. 34, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 81/2015, con riferimento al requisito della riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile ai fini della computabilità dello stesso nella quota di riserva ex art. 3 l. n. 68/1999.
Il Ministero, interpretando l’art. 13 comma 1-bis della l. n. 68/1999 in combinato disposto con l’art. 31, comma 1, lett e), del d.lgs. n. 150/2015, ha formulato una risposta in questi termini: il calcolo per la determinazione dell’incremento occupazionale netto deve essere effettuato con riferimento ai lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice.
In merito al secondo quesito, il Ministero, sulla base di quanto previsto dell’art. 34, comma 3 del d.lgs. n. 81/2015, ha affermato che il lavoratore disabile deve essere computato, ai fini della copertura della quota obbligatoria di cui all’art. 3 della l. n. 68/1999, solo se il suo impiego nell’azienda utilizzatrice non risulti inferiore a dodici mesi.
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