Sgravi contributivi e cassaintegrati a “Zero Ore”
I lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria sospesi dall’attività lavorativa “a zero ore” non sono equiparabili ai lavoratori privi di occupazione, stante la funzione svolta dalla CIGS che presuppone la prospettiva della ripresa dell’attività lavorativa e il mantenimento a questo fine del rapporto di lavoro.
Con ordinanza n. 256 del 5 dicembre 2019 la Corte Costituzionale ha infatti stabilito che deve ritenersi costituzionalmente legittima la scelta del legislatore che ha previsto l’applicazione degli esoneri contributivi di cui agli artt. 1, comma 118, l. n 190/2014 (legge di Stabilità 2015) e 1, comma 178, l. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) solo in caso di assunzione di soggetti privi di occupazione a tempo indeterminato da più di sei mesi, data l’oggettiva situazione di particolare svantaggio in cui essi versano.
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