Ritenute fiscali negli appalti: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare n. 1 del 12 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sugli obblighi relativi al versamento delle ritenute negli appalti introdotti dall’art. 4 del c.d. Decreto Fiscale (d.l. n. 124/2019) con l’inserimento dell’art. 17 bis nel d.lgs. n. 241/1997.
Prende cosi corpo l’obbligo – a decorrere dal 1° gennaio 2020 – per i soggetti di cui all’art. 23, comma 1, d.p.r. n. 600/1973 (Pubbliche Amministrazioni, imprese e aziende commerciali, persone fisiche che esercitano arti e professioni, ecc.), che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria (e alle imprese subappaltatrici) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Particolare interesse assumono nella circolare le esplicazioni relative al prevalente utilizzo di manodopera e all’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.
La circolare ha inoltre precisato che al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro (uno dei presupposti di applicabilità previsti dal comma 1 dell’art. 17 bis), mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più subaffidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente (anche se non rientrante nell’ambito di applicazione del comma 1) e affidatario.
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