Risoluzione consensuale negoziata del rapporto di lavoro: i chiarimenti INPS
Con il messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021, l’INPS ha fornito chiarimenti sul diritto all’indennità di disoccupazione NASpI in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per accordo collettivo aziendale, come prevista dal decreto Agosto (art. 14, comma 3, d.l. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 126/2020), nonché dalla legge di Bilancio 2021 (art.1, comma 311, l. n. 178/2020).
Com’è noto, le disposizioni sopracitate prevedono che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo – valide attualmente fino al 31 marzo 2021- non trovano applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbiano ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha affermato che ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell’accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell’accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l’adesione all’accordo da parte del lavoratore
Tale ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal d.lgs. n. 22/2015.