Rinunzie, transazioni e contenzioso giudiziario
Con ordinanza n. 698 del 18 gennaio 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore può legittimamente avanzare rivendicazioni economiche o previdenziali riferite all’arco temporale di un rapporto di lavoro non regolarizzato, ancorché siano intervenute ben due conciliazioni stragiudiziali.
In particolare, secondo le risultanze del giudice d’appello, la sottoscrizione della lavoratrice, in sede di tentativo di conciliazione, nella quale aveva affermato di aver svolto attività lavorativa in forma subordinata dal 22 luglio 1968, non implica la rinuncia ad ipotetici diritti riguardanti altri periodi non esplicitamente o implicitamente menzionati, cosicché non è configurabile una cosciente manifestazione della volontà abdicativa.
Confermando la tesi del giudice di merito, gli Ermellini hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i diritti ai quali si rinuncia in sede di tentativo di conciliazione stragiudiziale, della quale il prestatore deve avere piena coscienza, non escludono ulteriori pretese evincibili in sede giudiziaria.