Riforma degli ammortizzatori sociali e nuovi termini di presentazione delle domande
Con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 l’INPS ha illustrato le novità introdotte dalla legge n.234/2021 sull’impianto normativo in materia ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel d.lgs n. 148/2015.
L’Istituto ha precisato che le modifiche in ordine agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti.
Le suddette innovazioni non trovano, invece, applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.
Le domande che rientrano nel regime previgente continueranno, quindi, ad essere gestite secondo la disciplina vigente prima del riordino normativo operato dalla legge di Bilancio 2022.
Con il successivo messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022, l’Istituto ha comunicato che a seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” per la trasmissione delle domande, le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio.