Rifiuto del trasferimento e licenziamento
La Cassazione torna ad affrontare il tema della mancata presentazione in servizio del lavoratore che ritiene illegittimo il proprio trasferimento. In particolare, la lavoratrice impugnava il licenziamento irrogatole per assenza ingiustificata per non essersi presentata presso la sede aziendale ove era stata trasferita.
La Cassazione , con la sentenza n. 7392 del 7.3.2022, rileva che, in ipotesi di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 cod. civ., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del lavoratore ad eseguire la prestazione.
Poiché il rifiuto dello svolgimento delle mansioni presso la nuova sede di adibizione è disciplinarmente rilevante laddove sia contrario a buona fede, occorre una ulteriore valutazione sulla base delle concrete circostanze che connotano la specifica fattispecie per verificare se all’inadempimento datoriale può corrispondere il rifiuto del lavoratore.