Riduzioni contributive e contratti di solidarietà
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, diffuso il 28 settembre 2017 sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, vengono fissate nuove regole che consentiranno alle imprese di accedere alle facilitazioni contributive previste in caso di sottoscrizione di contratti di solidarietà.
Secondo le nuove direttive, la riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, del d.l. n. 510/1996 è riconosciuta in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà ai sensi degli articoli 1 e 2 del d.l. n. 726/1984 convertito, con modificazioni, in l. n. 863/1984, nonché, a decorrere dall’entrata in vigore del d.lgs n. 148/2015, in attuazione della l. n. 183/2014, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera c, del medesimo decreto legislativo.
L’art. 2 del decreto interministeriale in oggetto dispone: “la riduzione contributiva di cui all’articolo 1 è riconosciuta nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%”
Il provvedimento in rassegna indica agli artt. 2, 3, 4 e 5 le modalità e i termini di presentazione dell’istanza da parte dell’impresa interessata a godere degli sgravi contributivi.
Per il 2017, l’istanza è presentata dal 30 novembre e fino al 10 dicembre dalle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016.
Dal 2018 l’istanza deve essere presentata dal 30/11 di ogni anno e fino al 10/12 ma con riferimento alle imprese che abbiano stipulato un contratto di solidarietà entro il 30/11 dello stesso anno ovvero dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà nel secondo semestre dell’anno precedente.
La riduzione contributiva può avere una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile; per ottenerla, le aziende devono inoltrare un’istanza esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
Le modalità di inoltro delle richieste e i relativi modelli sono reperibili nel sito www.lavoro.gov.it.
Lo sgravio non potrà mai eccedere le risorse destinate allo scopo (30 milioni per ogni anno); difatti, ai fini dell’accesso al beneficio, è previsto il rispetto dell’ordine cronologico di inoltro delle domande.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!