Retribuzione incentivante: tassazione separata o ordinaria
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 173 del 6 aprile 2022, ha fornito un parere al quesito di una Società concernente il corretto regime di tassazione da applicare alle somme da erogare al personale dirigente a titolo di MBO e in particolare se queste debbano essere assoggettate a tassazione ordinaria o separata.
La Società ha sottoscritto un verbale di accordo sindacale in cui si prevede che l’erogazione della retribuzione incentivante riconosciuta ai dirigenti avviene l’anno successivo a quello di assegnazione degli obiettivi, di norma tra aprile e giugno.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 51 del Tuir stabilisce che le somme e i valori percepiti dai lavoratori dipendenti sono imputati al periodo d’imposta in cui entrano nella disponibilità di questi ultimi, secondo il cd. principio di cassa.
Per attenuare gli effetti negativi derivanti da una rigida applicazione del predetto principio, l’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir prevede che sono soggetti a tassazione separata “gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.
Per l’Agenzia, tenuto conto l’accordo prevede che il premio venga erogato entro l’anno successivo di assegnazione degli obiettivi, il pagamento non può qualificarsi come “emolumento arretrato“.
Pertanto, non essendo ravvisabile alcun “ritardo” nella erogazione delle somme dovuto al sopraggiungere di una “causa giuridica”, si dovrà applicare la tassazione ordinaria.