Reiterate assenze per malattia e scarso rendimento
Con sentenza n. 16472 del 5 agosto 2015, la Suprema Corte ha affermato che le assenze per malattia del lavoratore, anche brevi e reiterate, rilevano ai fini del licenziamento solo nel caso in cui il cumulo di esse superi il periodo di comporto previsto dal contratto collettivo o, in difetto, dal giudice secondo equità e non anche per giustificato motivo oggettivo o per scarso rendimento, caratterizzato da colpa del lavoratore; quest’ultima fattispecie è quella operante nella particolare disciplina dei rapporti di lavoro degli autoferrotranvieri (r.d. n. 148/1931).
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