Reintegra per illegittimo trasferimento di azienda e pensione di anzianità
Cass. civ., sez. lav., ord. 23/11/2023, n. 32522
Con l’ordinanza in commento la Cassazione è tornata sul tema dei rapporti fra ricostituzione del rapporto con il cedente per illegittimità del trasferimento di azienda e conseguimento della pensione di anzianità.
La Corte ha ricordato che, secondo una sua giurisprudenza consolidata, il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro. Infatti, la previsione che la pensione di anzianità ha come presupposto la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 22, co. 1, lett. c) della l. 152/1969 e dell’art. 10, co. 6, d.lgs. 503/1992, si colloca sul piano del rapporto previdenziale e non su quello, distinto, del rapporto di lavoro: pertanto, la reintegrazione del lavoratore titolare di pensione di anzianità non è né invalida né impossibile, ma ha come una conseguenza la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica.
Inoltre, le somme percepite dal lavoratore a titolo di trattamento pensionistico si sottraggono alla regola della compensatio lucri cum damno, non derivando dall’impiego della medesima capacità lavorativa oggetto del rapporto di lavoro ma solo dal possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge, e pertanto non comportano la riduzione del risarcimento del danno ex art. 18, l. 300/1970.
La decisione è reperibile su www.italgiure.giustizia.it