Quando il datore di lavoro non può rivestire la funzione di RSPP
La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. 16562 del 29 aprile 2022, ha stabilito che il datore di lavoro non può rivestire la qualifica di RSPP.
Per la Cassazione, il ruolo consultivo e interlocutorio del RSPP deve essere funzionalmente distinto da qualsiasi ruolo decisionale, quale quello datoriale, in quanto occorre evitare commistioni tra ruoli e funzioni strutturalmente diversi, che, inoltre, devono cooperare su piani differenti (decisionale il datore di lavoro, consultivo il RSPP).
La decisione della Cassazione deve ovviamente essere letta alla luce dell’articolata disciplina legale che contempla ipotesi (v., in particolare, art. 34 d.lgs. n. 81/2008) in cui lo svolgimento diretto di tale funzione è consentito al datore di lavoro.
Oltre tali ipotesi occorre rimarcare che la confusione dei ruoli è indice di un colposo difetto di organizzazione che ricade sul datore di lavoro.