Quale destino per il lavoro agile emergenziale dopo il 31 luglio?
Il Decreto Rilancio è stato convertito in legge e la disciplina dell’art. 90, comma 4, è rimasta invariata.
Tale disposizione prevede quanto segue:
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).”
Il Ministero del Lavoro ha tentato di chiarire il tenore letterale della disposizione in una FAQ di alcuni giorni fa.
Ecco quanto si legge nella FAQ:
“SMART WORKING: PROCEDURA SEMPLIFICATA
Fino a quando è utilizzabile la procedura “semplificata” per la comunicazione di smart working prevista dall’articolo 90 del D.L. n. 34/2020?
L’articolo 90 del Decreto legge n. 34/2020 specifica che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Pertanto, allo stato attuale, la procedura “semplificata” è utilizzabile sino al 31 luglio 2020.
Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe allo stato di emergenza.
Resta inteso che sia le nuove attivazioni, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data del 31 luglio 2020 dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81″
Alla luce di questa FAQ il lavoro agile emergenziale (e unilaterale) non potrebbe andare oltre il 31 luglio 2020.
Pertanto, per ricorrere al lavoro agile successivamente a tale data occorrerebbe stipulare accordi individuali in modalità ordinaria.
L’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro pone diverse questioni sia sul piano teorico, sia su quello pratico.
In primo luogo, una lettura così restrittiva della disposizione (e invero contraria al suo tenore letterale) appare insoddisfacente nella misura in cui svuota di efficacia precettiva il rinvio al termine massimo del 31 dicembre 2020.
In secondo luogo, tale interpretazione pone numerosi problemi nella gestione del personale, soprattutto nelle imprese di dimensioni medio-grandi, che in questi mesi hanno fatto ricorso al lavoro agile in forma massiva.
In pochissimi giorni, infatti, le imprese saranno chiamate a valutare la gestione dei rapporti di lavoro in modalità agile (in molti casi si tratta di centinaia di rapporti di lavoro), avendo peraltro riposto un legittimo affidamento nella annunciata proroga dello stato di emergenza.
È paradossale constatare che la legge di conversione del Decreto Rilancio sia intervenuta solo sul primo comma dell’art. 90, estendendo la platea dei destinatari del diritto al lavoro agile solo fino al 31 luglio 2020, data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica: per alcuni dei destinatari il diritto al lavoro agile potrà essere esercitato dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione fino al 31 luglio.
Per tutte queste ragioni intendo lanciare un appello affinché il Ministero del Lavoro chiarisca la sua interpretazione (peraltro anteriore alla legge di conversione).
In ogni caso è opportuno che, in via temporanea, rimanga la possibilità di attivare o prorogare unilateralmente il lavoro agile anche dopo il 31 luglio p.v., al fine di consentire alle imprese di far fronte ad una situazione emergenziale che non sembra ancora pienamente superata.
Occorre gestire una transizione difficile e dunque supportare le imprese e i lavoratori in passaggi complessi e delicati, passaggi che, per non creare difficoltà, devono essere graduali.