Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Rilancio
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il decreto-legge n. 34/2020 recante “misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio).
Il titolo III è dedicato alle “misure in favore dei lavoratori”.
Tra le principali novità si segnala la proroga degli ammortizzatori sociali con la modifica dell’art.19, d.l. n. 18/2020 ad opera dell’art. 68, d.l. n. 34/2020, con il quale è stato previsto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale e di assegno ordinario pari a 5 settimane, da fruirsi entro il 31 agosto 2020, e purché sia già stato fruito interamente dal datore di lavoro il precedente periodo di nove settimane (già riconosciuto dal d.l. n. 18/2020). Si prevede, altresì, la possibilità di un ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’art. 22 ter.
E’ stato inoltre modificato l’art. 20 del d.l. n. 18/2020 prevedendo l’incremento del periodo di fruizione della CIG per Covid-19 anche per le aziende che già si trovavano in Cassa integrazione straordinaria, che da un periodo di 9 settimane passa a 14 complessive, fermo restando che alle ulteriori cinque settimane accedono solo i datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso (di 9 settimane). Anche in questo caso viene previsto un eventuale ulteriore periodo di quattro settimane di trattamento, per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sesi dell’art. 22 ter (art. 69, d.l. n. 34/2020).
E’ stato altresì modificato l’art. 22 del d.l. n. 18/2020 prolungando la durata del trattamento di ulteriori 5 settimane, utilizzabili dai datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane, da fruirsi sempre nel periodo 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Si prevede anche la possibilità di fruire di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’articolo 22 ter del decreto in esame (art. 70, d.l. n. 34/2020).
Viene ampliato il periodo di fruizione dei congedi previsti dall’articolo 23 del d.l. n. 18/2020 che passa da 15 a 30 giorni che potranno essere fruiti a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020.
Viene altresì modificata l’età per il diritto all’astensione riconosciuta dal comma 6 dello stesso art. 23, prevedendo unicamente come limite i 16 anni di età del minore.
E’ stato aumentato da 600 a 1.200 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting.
Mentre passa da 1.000 a 2.000 euro il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico di cui all’art 25, d.l. n. 18/2020 (art. 72, d.l. n. 34/2020).
Sono state altresì aumentate a dodici giornate complessive i permessi usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 ex l. n. 104/1992 di cui all’art. 24, d.l. n. 18/2020 (art. 73, d.l. n. 34/2020).
Viene esteso il periodo di divieto per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi previsto dall’art. 46, d.l. n. 18/2020, aumentandolo a cinque mesi, decorrenti dall’entrata in vigore dello stesso decreto Cura Italia (17.3.2020) e, dunque, fino al 17.8.2020 (art. 80, d.l. n. 34/2020).
Viene inoltre introdotta una nuova misura straordinaria denominata “Reddito di emergenza”, riconosciuta ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 82, d.l. n. 34/2020 ).
Sono state confermate per il mese di aprile 2020 le indennità di 600 euro previste dal decreto Cura Italia per liberi professionisti, co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore agricolo.
Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio pari a 1000 euro.
Viene inoltre introdotta una indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, destinata ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro purché, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato né titolari di pensione (art. 84, d.l. n. 34/2020).
E’ stata altresì riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro ai lavoratori domestici che alla data del 23 febbraio 2020 erano titolari di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a dieci ore settimanali.
I lavoratori domestici non devono però essere conviventi con il datore di lavoro; l’indennità inoltre non è cumulabile con altre indennità riconosciute dal decreto Cura Italia o dallo stesso decreto Rilancio (art. 85, d.l. n. 34/2020).
L’art. 90, d.l. n. 34/2020 attribuisce un diritto all’attivazione dello smart working a quei lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di quattordici anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.
Tale diritto è riconosciuto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
L’art. 93, d.l. n. 34/2020 prevede la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 30 agosto 2020, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dall’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015.