Pubblicato in G.U. il c.d. decreto Ristori bis
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 il testo del decreto legge noto con la denominazione di “Decreto Ristori bis”.
Tale decreto reca ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con particolare riguardo ai profili lavoristici e previdenziali si segnalano le seguenti novità.
- SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
- L’art. 11, comma 1, dispone che la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’art. 13 d.l. n. 137/2020, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 di cui al decreto; tale sospensione però non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
- L’art. 11, comma 2, prevede inoltre la sospensione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (tali aree sono individuate con le ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del d.p.c.m. 3 novembre 2020 e appartenenti ai settori indicati nell’allegato 2 del decreto).
- Ai sensi dell’art. 11, comma 4, i pagamenti sospesi sono effettuati, senza interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione (fino a massimo quattro rate); la prima rata dovrà essere versata entro il 16 marzo 2021.
- MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE
- L’art. 12 reca, invece, ulteriori misure in materia di integrazione salariale: in particolare, sono stati prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19, di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi; inoltre, i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 12 d.l. n. 137/2020 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.
- CONGEDI STRAORDINARI
- L’art. 13 riconosce (alternativamente) ai genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado, che non possano svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro, nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate dal d.p.c.m. 3 novembre 2020 e dall’art. 30 del presente decreto. La facoltà di astensione dal lavoro è possibile per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
- Per tali periodi è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 d.lgs. n. 151/2001 (ad eccezione del comma 2 del medesimo art. 23). Tali periodi sono comunque coperti da contribuzione figurativa.
- Il beneficio del congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave (ai sensi dell’articolo 4, c. 1, l. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
- BONUS BABY SITTING
- L’art. 14 riconosce, invece, ai genitori di alunni delle scuole secondarie di primo grado, iscritti alla gestione separata o alle gestioni speciali dell’assicurazione sociale obbligatoria, il diritto a fruire di uno o più bonus baby sitting (nel limite complessivo di 1000 euro) da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori che non possano svolgere la prestazione in modalità agile. Resta inteso che nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Tale beneficio si applica anche ai genitori di figli con disabilità grave (ai sensi dell’art.4, c. 1, l. n. 104/1992), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.