Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Cura Italia
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 la legge n. 27/2020 di conversione del decreto Cura Italia (d.l. n. 18/2020), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Diventano quindi definitive le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali, congedi, smart working e licenziamenti.
In particolare, si ricorda che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario “con causale “emergenza COVID-19” per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
I datori di lavoro sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di informazione sindacale ( art. 14 d.lgs. n. 148/2015) e dei termini procedimentali (art. 15, comma 2 e art. 30, comma 2, d.lgs. n. 148/2015).
La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’art. 11, d.lgs. n. 148/2015.
I datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi (art. 19).
L’art. 19 bis consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di procedere, nel medesimo periodo, alla proroga o al rinnovo dei contratti a termine, anche a scopo di somministrazione.
In tema di cassa integrazione in deroga, il nuovo testo esclude la necessità di concludere un accordo anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre che per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
Anche per quanto concerne l’accesso al beneficio della cassa integrazione in deroga, si prevede possibilità per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, di presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020 (art. 22).
Per quanto concerne i permessi retribuiti ex art. 33, comma 3 della l. n. 104/1992 – aumentati di 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 – il nuovo art. 24 precisa che per il personale sanitario, delle forze di polizia, delle forze armate, della polizia penitenziaria e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, il beneficio si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell’ente cui appartiene e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.
E’ stato ampliato fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica (oggi fissato al 31 luglio 2020) il periodo durante il quale i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare un disabile hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in smart working, sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 39).
In materia di licenziamenti si ricorda che resta ferma la sospensione dei licenziamenti per g.m.o. e dei licenziamenti collettivi, ma sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d’appalto (art. 46).
Si ricorda infine che sino al termine dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30 settembre 2020, è prevista la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o i diversi profili posseduti.
La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile (art. 87, comma 4 bis).