Procedura di mobilità e licenziamento del dirigente
Con decisione del 25 gennaio 2019, n. 222 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento del dirigente avvenuto nell’ambito di una procedura di riduzione del personale.
Nel caso di specie la società datrice ha proceduto a licenziare il dirigente senza aver preventivamente inoltrato una comunicazione di avvio della procedura di mobilità a Federmanager, associazione sindacale dei dirigenti del settore metalmeccanico.
Il Supremo Collegio ha qualificato come illegittima la condotta datoriale per violazione del comma 1-quinquies dell’art. 24 legge n. 223/1991.
Tale disposizione, introdotta dall’art. 16 legge n. 161/2014, ha esteso l’applicabilità della procedura di mobilità anche ai dirigenti, in adempimento degli obblighi comunitari derivanti dalla direttiva 98/59/CE.
Sulla necessità di tale estensione si era già espressa la CGUE con la sentenza 13 febbraio 2014, nella causa C-596/12.
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