Procedimento disciplinare: il termine a difesa
Con la decisione 17 dicembre 2018, n. 32607 la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice che, nell’ambito del procedimento disciplinare, aveva fatto pervenire al datore di lavoro le proprie difese oltre il termine prefissato dalla legge e dal contratto collettivo.
Nel caso di specie, si è precisato che tali giustificazioni scritte non dovessero essere considerate tardive, in quanto spedite dalla lavoratrice, mediante raccomandata a.r., entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della lettera di contestazione di addebito di parte datoriale.
In punto di diritto, la Cassazione ha sottolineato che il rispetto del procedimento disciplinare è volto a garantire il diritto di difesa dell’incolpato ed è finalizzato alla realizzazione del contradditorio.
Inoltre, ha rilevato che l’esercizio del potere disciplinare, implicando un rapporto di supremazia per cui il datore di lavoro può, con un suo atto unilaterale, determinare conseguenze in senso lato negative nella sfera soggettiva del prestatore di lavoro in ragione di un comportamento negligente o colpevole di quest’ultimo, deve rispondere al principio di proporzione e alla regola del contraddittorio.
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