Principali novità in materia di lavoro nella Legge di Bilancio 2023
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.
Tra le principali novità, si segnalano:
– la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per i premi di produttività erogati nell’anno 2023 (art. 1, comma 63).
– L’esonero sull’aliquota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dovuta dai lavoratori dipendenti, ad esclusione dei lavoratori domestici, pari al 3%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro, o al 2%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro (art. 1, comma 281).
– Un nuovo esonero contributivo, alternativo a quello di cui all’art. 8 d.l. n. 4/2019, per l’assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza.
L’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è previsto per i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 assumono beneficiari del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato o trasformano a tempo indeterminato i contratti a tempo determinato con beneficiari del reddito di cittadinanza.
L’esonero si applica per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Esso non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. (articolo 1, commi 294, 295, 296 e 299).
– L’estensione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età dell’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 previsto dall’art. 1, c.10, della legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 297 e 299).
– L’estensione alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 di donne cosiddette “svantaggiate” dell’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 dall’art. 1, c. 16, della Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 297 e 299).
– La proroga al 31 marzo 2023 del lavoro agile per i lavoratori del settore privato che sono “soggetti fragili“, ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022 (art. 1, comma 306).
– Con l’obiettivo estendere la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali (articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017), si operano alcune modifiche alla disciplina generale.
In particolare, si porta il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori da 5.000 a 10.000 euro nel corso di un anno civile; si estende la disciplina sulle prestazioni occasionali anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.; si prevede che il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applichi agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a 10, invece che 5 come precedentemente previsto (la soglia si applica anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo); sono, inoltre, previste disposizioni speciali per facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, favorendo forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (art. 1, commi da 342 a 354).
– Per i lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, la misura dell’indennità per congedo parentale (art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001) viene aumentata dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. L’aumento è riconosciuto in alternativa alla madre o al padre. Congedo parentale (art. 1, comma 359).
– Vengono previste ulteriori risorse per le misure a sostegno del reddito, tra cui si segnala lo stanziamento di 50 milioni di euro per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva di cui all’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 (v., per le misure a sostegno del reddito, art. 1, commi da 324 a 329).