Pluralità di addebiti e licenziamento
Con la decisione 4 giugno 2018, n. 14192 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla locuzione insussistenza del fatto, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970.
Nella specie, il Supremo Collegio ha ribadito un consolidato orientamento, secondo il quale, in caso di contestazione di una pluralità di addebiti o di un’unica articolata condotta, l’insussistenza del fatto si configura solo qualora, sul piano fattuale, possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotta di per sé solo astrattamente idoneo a giustificare la sanzione espulsiva, oppure, ove si realizzi l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità.
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!