Omissione delle procedure di informazione e consultazione sindacale e cessazione dell’attività di impresa
Con il decreto del 20 settembre 2021 il Tribunale di Firenze ha affermato che è antisindacale la condotta della società che, in violazione del contratto collettivo e degli accordi aziendali, impedisce alle organizzazioni sindacali di interloquire nella fase di formazione della decisione di procedere alla cessazione totale dell’attività d’impresa.
Nel caso di specie, la società dopo aver omesso le procedure di consultazione e confronto previste dal CCNL aziende metalmeccaniche e dagli specifici accordi aziendali, aveva collocato tutti i dipendenti in ferie/permesso o aspettativa retribuita ed avviato la procedura di licenziamento collettivo senza il preventivo ricorso agli ammortizzatori sociali.
Il Tribunale ha osservato che, pur non essendo in discussione la discrezionalità dell’imprenditore rispetto alla decisione di cessare l’attività di impresa (espressione della libertà garantita dall’art. 41 Cost.), nondimeno la scelta imprenditoriale deve essere attuata con modalità rispettose dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, nonché del ruolo e delle prerogative del Sindacato.
Il Giudice del Lavoro ha inoltre precisato che non si ravvisa alcuna antisindacalità nel mancato utilizzo degli ammortizzatori sociali in alternativa alla chiusura.
Sulla base di tali presupposti, il Tribunale di Firenze ha condannato la società a revocare la lettera di apertura della procedura ex l. n. 223/1991 e a porre in essere le procedure di consultazione e confronto previste dal CCNL e dall’accordo aziendale.