Obbligo solidale del committente e lavoratori in somministrazione all’appaltatore
Con la decisione n. 20 del 18 dicembre 2020 il Tribunale di Padova, adottando un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, ha esteso la responsabilità solidale del committente anche ai crediti dei lavoratori in somministrazione all’appaltatore e utilizzati nell’esecuzione dell’appalto.
Il giudice del lavoro, in particolare, richiamando i principio affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 254 del 2017, relativa ad un caso di subfornitura, ha evidenziato come la ratio della citata norma sia «finalizzata ad evitare che i meccanismi di decentramento e dissociazione fra titolarità del contratto e reale utilizzatore della prestazione, possano recare danno ai lavoratori coinvolti».
Il Tribunale ha ritenuto ricompresi nell’area della solidarietà l’indennità sostitutiva di ferie e permessi, l’indennità di mensa, di presenza, il salario di produttività, riconoscendo la natura retributiva di tali elementi.