Obbligo di verifica dell’idoneità dell’appaltatore
Con sentenza n. 38423 del 27 ottobre 2021, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione, ha affermato che il committente non può limitarsi a “confidare” che l’appaltatore abbia le competenze tecniche necessarie per procedere ai lavori esclusivamente sulla base dell’accettazione dell’incarico, ma è tenuto ad eseguire un controllo effettivo sulla struttura organizzativa dell’impresa incaricata e sulla sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata.
In particolare, in caso di lavori in quota, il committente deve assicurarsi dell’effettiva disponibilità, da parte dell’appaltatore, dei necessari dispositivi di sicurezza.