Obblighi in tema di trattamento di disoccupazione
1) Circolare INPS n. 224/2016 – sanzioni ai percettori di indennità di disoccupazione, in caso di violazione della disciplina sulle politiche attive
L’INPS, con la circolare n. 224 del 15 dicembre 2016, fornisce le istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito della violazione degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva, previsti a carico dei percettori di AspI, miniAspI, NASpI, DISCOLL, Moblità e ASDI.
Tali istruzioni tengono conto anche della novella legislativa costituita dal d.lgs. n. 185/2016.
Con la medesima circolare, l’INPS fornisce altresì chiarimenti applicativi inerenti alle novità introdotte con l’art. 2, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 185/2016, sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali.
Secondo la presente circolare, in virtù di quanto previsto dell’art. 20 del d.lgs. n. 150/2015, i lavoratori disoccupati devono recarsi presso il Centro per l’Impiego per la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato.
Sottoscrivendo tale patto, il lavoratore disoccupato deve rendersi disponibile a:
a) partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
b) partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, ovvero a ogni altra iniziativa di politica attiva o attivazione;
c) accettare congrue offerte di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato non si presenti – senza giustificato motivo – alle convocazioni per la conferma dello stato di disoccupazione e per la stipula del patto di servizio, le sanzioni previste sono pari, nel minimo, a una decurtazione di un quarto di una mensilità; invece, come sanzione più grave, è prevista la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
In caso di mancata partecipazione, ancora una volta in assenza di giustificato motivo, del lavoratore disoccupato a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, ovvero ad attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale, le sanzioni previste sono – a seconda della gravità dell’omissione – la decurtazione di una mensilità o la decadenza dallo stato di disoccupazione.
Nel caso in cui il lavoratore disoccupato non accetti un’offerta di lavoro congrua, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del d.lgs. n. 150/2015, la sanzione applicata è la decadenza dallo stato di disoccupazione.
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