Nuove tutele per le vittime di molestie
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (pubblicata in G.U. 29 dicembre 2017 n. 302) ha introdotto un nuovo regime protettivo a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici vittime di molestie, inserendo i commi 3-bis e 3-ter all’interno dell’art. 26 d.lgs. n. 198 del 2006.
Secondo la nuova disciplina vengono censurati con la sanzione della nullità gli atti ritorsivi compiuti a danno dei lavoratori e delle lavoratrici che abbiano denunciato di aver subito molestie. Tale regime sanzionatorio, tuttavia, non può essere garantito nel caso in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l’infondatezza della denuncia.
I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
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