Nuove disposizioni in materia di tirocini: le indicazioni dell’INL
L’INL ha emanato la nota n. 530 del 21 marzo 2022, con le prime indicazioni sulle nuove disposizioni in materia di tirocini, previste dall’art. 1, commi da 721 a 726, della legge di bilancio per l’anno 2022.
Dopo aver ricordato che, ai sensi del comma 721, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrà essere stipulato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022 un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari e che fino al recepimento delle nuove linee guida da parte delle Regioni restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali, la nota dell’INL fornisce alcuni chiarimenti sull’indennità di partecipazione, sul ricorso fraudolento al tirocini, sulle comunicazioni al centro per l’impiego e sull’obbligo di sicurezza.
Quanto all’indennità di partecipazione, nonostante l’abrogazione dei commi 34-36, della l. n. 92/2012, in forza del c. 721 lett. b) della legge di bilancio, permane il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida. Pertanto la sanzione prevista dal successivo c. 722 troverà comunque applicazione in relazione alla mancata corresponsione della indennità già prevista dalle vigenti leggi.
Quanto al ricorso fraudolento al tirocinio, per l’INL il c. 723 è precetto da ritenersi immediatamente operativo e, al fine di valutare l’uso scorretto del tirocinio, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite da questo Ispettorato con circ. 8/2018.
Poiché la violazione comporta l’applicazione a carico del soggetto ospitante della sanzione penale dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 d.lgs. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione.
Il provvedimento di prescrizione va correlato con l’ultimo periodo del c. 723, che fa salva la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sarà dunque il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso.
Quanto alle comunicazioni al Centro per l’impiego ed agli obblighi di sicurezza, l’INL ribadisce che l’obbligo di comunicazione riguarda i tirocini extracurriculari e che l’inciso “integrale” relativo all’obbligo di rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al d. lgs. n. 81/2008 è da ritenersi un rafforzativo di quanto già previsto dall’art. 2, c. 1 lett. a), del medesimo decreto legislativo, che parifica alla figura del lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, con ciò determinando l’applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.