Nullità della clausola che rimette all’arbitrio del datore di lavoro la risoluzione del patto di non concorrenza.
Con ordinanza n. 10535 del 3 giugno 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative.
In relazione al caso di specie la Suprema Corte ha inoltre precisato che il fatto che il recesso dal patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto non rileva poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, “il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà”.