Nullità del contratto a termine e indennità risarcitoria
Con la decisione 26 settembre 2019, n. 794 il Tribunale di Firenze ha accolto la richiesta di un lavoratore volta ad accertare la nullità dei termini apposti ai diversi contratti intercorsi tra il ricorrente e Poste Italiane.
Il giudice, invocando la normativa europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha ritenuto nulle le clausole appositive dei temini finali contenute nei contratti impugnati dal lavoratore, ritenendo dimostrato che il ricorrente, in quanto addetto al servizio di recapito, veniva regolarmente utilizzato per sopperire alle esigenze di organico e quindi per soddisfare esigenze stabili e durevoli.
Di conseguenza, il Tribunale di Firenze ha convertito i contratti impugnati in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed ha condannato Poste Italiane al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata in dieci mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.
Desta particolare interesse il passaggio della sentenza (pag. 5) in cui si afferma che “la sottoscrizione di uno o più contratti a tempo determinato per soddisfare esigenze stabili e durevoli costituisce un abuso” compiuto in violazione del divieto contenuto nelle disposizioni di diritto interno (art. 1 d.lgs. n. 368/2001 e art. 19 d.lgs. n. 81/2015), come interpretate alla luce degli inderogabili principi comunitari.
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