Mobbing orizzontale e responsabilità datoriale
Con la decisione n. 27913 del 4 dicembre 2020 la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro è obbligato a predisporre tutte le misure necessarie a preservare i propri dipendenti dalla lesione della loro integrità psico-fisica che possa avvenire nell’ambiente o in costanza di lavoro, anche in relazione ad eventi che non siano collegati direttamente alle condotte dell’imprenditore.
Gli Ermellini, in particolare, confermando la decisione della Corte di merito, hanno affermato che il datore di lavoro, anche quando non si sia reso protagonista diretto delle condotte vessatorie, non può andare esente da responsabilità, rispetto ai propri obblighi di tutela previsti dall’art. 2087 c.c., laddove non ponga in essere gli accorgimenti necessari a tutela del dipendente mobbizzato.
I Giudici di legittimità, sottolineando la posizione di garante che spetta inderogabilmente al datore di lavoro, hanno inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 41 Cost., l’iniziativa economica è subordinata all’utilità sociale che va intesa non tanto come mero benessere economico e materiale della collettività, quanto, soprattutto, come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana e dei connessi valori di sicurezza, libertà e dignità all’interno dell’ambito produttivo.
Nel caso di specie, il legale rappresentate dell’azienda datrice, nonostante fosse stato prontamente messo al corrente degli episodi mobbizzanti, non aveva voluto né indagare a fondo la questione né attuare provvedimenti disciplinari idonei a tutelare la situazione problematica prospettatagli dalla lavoratrice.