Mobbing e onere della prova
Con l’ordinanza n. 27444 del 2017 la Corte di Cassazione, riprendendo quanto affermato nella sentenza n. 17698 del 2014, ha confermato il proprio rigoroso orientamento in tema di elementi costitutivi del mobbing.
Secondo il Supremo Collegio incombe in capo al lavoratore l’onere di provare i seguenti elementi:
a) la sussistenza di una serie di comportamenti, aventi carattere persecutorio, rivolti contro il lavoratore in modo sistematico e prolungato nel tempo e provenienti direttamente da parte del datore di lavoro, di un suo preposto o altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) la sussistenza dell’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra tali condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
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