Mobbing, danno biologico e personalità della vittima
Con la sentenza n. 35061 del 17 novembre 2021 la Corte di Cassazione ha affermato che non interrompe il nesso causale tra mobbing e danno biologico la personalità particolarmente fragile della vittima.
La Corte, in particolare, ha ribadito che in caso di concorso tra causalità umana e concausa naturale il responsabile dell’illecito risponde per l’intero; infatti una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli.
Nell’ipotesi in cui la persona danneggiata sia, per la propria condizione soggettiva, più vulnerabile di altri soggetti della stessa età e sesso, tale circostanza non incide né sul nesso di causa, né sull’attribuzione della colpa e nemmeno sulla liquidazione del danno (Cfr. Cass. n.13864/2020; Cass. n.15762/2019; Cass. n.1575/2010).
Pertanto, il rapporto eziologico tra il comportamento di mobbing e la lesione del diritto alla salute sussiste anche quando detta condotta costituisca solo una concausa ed abbia operato su di un substrato psicologico preesistente.